La rete vista dalla Direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000
 
Per poter comprendere appieno la responsabilità di ogni singolo soggetto che opera in Internet è opportuno fare riferimento alla distinzione effettuata dalla Normativa Europea con la Direttiva 2000/31/CE.
In tale Direttiva si identificano i seguenti soggetti:
 
Società dell’informazione:
i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
 
Prestatore:
la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
 
Prestatore stabilito:
il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività  economica mediante un’installazione stabile. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
 
Hosting:
prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio a richiesta di un destinatario del servizio;
Destinatario del servizio:
la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni;
 
Consumatore:
qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
 
Con l’avvento della Navigazione Differenziata tale visione della Rete va modificata come nello schema sotto.