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Le Responsabilità dei soggetti che operano in Internet
 
 
Trattandosi di reato di tipo “evento” il Giudice “naturale” è quello del Paese dove le immagini sono state visualizzate o tentate di visualizzare.
Quindi per quanto attiene all’Italia, sarà competente la Procura Italiana ove la famiglia del minore o il minore risiedono.
 
La Fondazione, unitamente alle Associazioni che collaborno, si fa altresì carico di procedere a formulare gli esposti-denuncia a carico di coloro, sia Italiani che esteri,  che abbiano attuato comportamenti ritenuti contrari e che violano i diritti dei minori fornendo parimenti tutta la documentazione necessaria alle Autorità.
Responsabilità penale in Rete
Oggi, grazie alla tecnologia ChildKey ed all’avvento della Navigazione Differenziata, i Prestatori di servizio sono posti in grado di sapere se chi è connesso in quel momento e sta effettuando una richiesta di pagina web sia un minore o un maggiore.
Tale informazione impone ai Prestatori si Servizio ed ai Destinatari di Servizio (Motori di Ricerca, Siti ecc..) di adeguare il loro comportamento ai criteri di responsabilità. Ciò potrà essere fatto utilizzando il metadata ChildKey per i siti o lo Snasa ChildKey (software che rileva la presenza del minore) entrambe licenziati gratuitamente dalla Fondazione Safety World Wide Web Onlus.
Riteniamo che già oggi esistano, grazie a tale informativa, i presupposti di applicabilità del cod.pen. per la violazione degli artt. 40, 528 e 600 ter e quater.
 
Aspetti legislativi:  le responsabilità
La legislazione dell’Unione Europea e di molti altri paesi ha già disciplinato vari reati di tipo informatico per combattere la diffusione su Internet di informazioni illegali, di pornografia (in particolare di quella infantile), di affermazioni razziste e di informazioni che incitano alla violenza. L’autore o i fornitori dei contenuti possono essere chiamati a risponderne in sede penale. Anche i fornitori di servizi sono coinvolti: potendo dimostrare l’accesso illecito di un minore, infatti, si possono configurare gli estremi di un accesso incontrollato e quindi legalmente perseguibile, dal punto di vista penale e/o amministrativo.
Secondo il codice penale italiano, infatti, chi espone in luogo pubblico o aperto al pubblico o acquista, detiene o mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri atti osceni di qualsiasi specie, è perseguibile penalmente (art. 528 c.p.), laddove si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. I reati possono essere commessi anche omissivamente, in altre parole non facendo nulla per evitare che avvenga qualcosa che costituisce reato.
Inoltre, per quanto riguarda lo specifico campo della pornografia infantile, la Decisione emanata il 29 maggio 2000 dal consiglio dell’Unione Europea, prevede che gli Stati membri esaminino le misure appropriate ad eliminare la pornografia infantile e le misure per sollecitare i fornitori di servizi Internet a :
  1. 1.togliere dalla circolazione il materiale di pornografia infantile di cui sono stati informati o di cui sono venuti a conoscenza e che è diffuso attraverso tali servizi
  2. 2.conservare i dati relativi a tale traffico
  3. 3.predisporre sistemi di controllo per combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile
  4. 4.fornire consulenza alle autorità circa il materiale di pornografia infantile di cui sono stati informati  o di cui sono venuti a conoscenza e diffuso per loro tramite.
 
In adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, il legislatore italiano ha previsto, con apposita modifica del codice penale (Legge 269/98), le norme per la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale.
Si vedano altresì gli art. 600 ter e quater per quanto attiene a materiale pedo-pornografico.
 
 
 
Il Destinatario del servizio
è sicuramente il soggetto su cui ricade l’obbligo di classificare e autocertificare i contenuti pubblicati.
La mancata autocertificazione lo rende responsabile di “diffusione di materiale offensivo dei diritti dei minori a minore”.
Il Prestatore  (di contenuti)
è posto in grado di conoscere se la richiesta di pagine html è effettuata da un minore.
Ciò consente di esigere dal Destinatario del Servizio, la classificazione dei contenuti.
Riteniamo possa sussistere in caso contrario la responsabilità prevista dall’art. 40 c.p.
A ciò potrà ovviare se:
  1. 1.la memorizzazione dei dati da diffondere in Rete avvenga previa identificazione  del Destinatario del servizio;
  2. 2.saranno previste clausole contrattuali che impongano al Destinatario del servizio la classificazione o autocertificazione dei contenuti con il metadata CHildKey.
Il Prestatore  (di connessione)
non riveste particolari tipi di responsabilità. Riteniamo che comunque abbia il dovere di offrire il servizio di Navigazione differenziata alle famiglie, anche avvalendosi di terze parti (Gestori della Navigazione differenziata).
GIUDICE
COMPETENTE
INTERNET SOCIAL RESPONSABILITY